Sull'ex Eca. Comunicazione degli uffici comunali
L’addizionale Eca del 5% e la sua “maggiorazione” di pari
importo (Meca) furono rispettivamente istituite dal Rdl 30/11/1937 n. 2145, e
dalla legge 10/12/1961 n. 1346. In un primo momento, l’addizionale Eca fu
abrogata dal Dl 22/12/2008 n. 200 (voce 21647 dell’allegato 1 al decreto
legge), ma poi la stessa voce fu eliminata dalla legge di conversione (articolo
1 della legge 18/02/2009 n. 9). Poiché il decreto legge 200 del 2008 doveva
entrare in vigore il sessantesimo giorno dalla sua promulgazione, e cioè in
coincidenza con la legge di conversione (art. 2 del decreto, nel testo
risultante, prima delle modificazioni apportate dalla legge di conversione), se
ne deduce che l’addizionale alla tassa sui rifiuti, e la sua maggiorazione, non
sono state mai abrogate. L’abrogazione era prevista, con effetto dal 2013,
dall’art. 14, comma 46, del D.L. 06/12/2011 n. 201 ma con il D.L. 102/2013 sono
stati approvati criteri alternativi, e in sede di conversione è stata prevista
la possibilità sia di utilizzare, sempre in regime di Tares, i criteri di
determinazione dei costi e delle tariffe vigenti lo scorso anno (quindi Tarsu,
Tia 1 o Tia 2, a seconda di quello adottato dal Comune) sia di ripristinare la
Tarsu, fermo restando l’obbligo di coprire il 100% del costo del servizio o
trovare copertura per l’eventuale differenza. Pertanto, poiché la norma
prevedeva la possibilità in deroga al comma 46 dell’art. 14 del D.L. 201/2011
di prorogare la Tarsu per il 2013, il Comune di Francavilla al Mare ha deciso
di continuare ad applicare la Tarsu, così come disciplinata dal D. lgs. N.
207/93, compresa l’addizionale Eca, applicando le tariffe adottate nell’anno
2012.
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