Autorizzata per la prima volta la dispersione delle ceneri in mare


Il Comune di Francavilla al Mare ha autorizzato per la prima volta dall'entrata in vigore dell'art. 34 della Legge Regionale 10/8/2012 n. 41 la dispersione in mare delle ceneri di un compianto.
Le operazioni verranno eseguite il 26 agosto 2013.

Art. 34  Dispersione delle ceneri.
1.  La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'ufficiale dello stato civile ai sensi della legge 130/2001, è consentita: 
a)  in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri;
b)  in natura;
c)  in aree private.
2.  La dispersione delle ceneri in natura è consentita nei seguenti luoghi: 
a)  in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
b)  nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
c)  nei fiumi;
d)  in mare;
e)  in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
f)  negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.
3.  La dispersione nei laghi, nei fiumi, in mare e in altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da manufatti e da natanti. 
4.  La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art.3, comma 1, n. 8, D.Lgs. 285/92 (Nuovo codice della strada). 
5.  È fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro famigliari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione. 
6.  La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui al comma 7, dell'art. 33. 
7.  I soggetti di cui al comma 7, dell'art. 33 sono tenuti a comunicare al Comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, la modalità per la dispersione delle ceneri. 
8.  Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione. 
9.  Al di fuori dei cinerari comunali previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o altri luoghi chiusi. 
10.  La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro. 
11.  La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti. 
12.  Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano. 

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